L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha ribadito il divieto assoluto di erogare il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in busta paga unitamente alla retribuzione ordinaria.

Il motivo è legato alla natura stessa del TFR, pensato come una somma differita che viene corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, per garantirgli un sostegno economico aggiuntivo.

Quando è possibile l’anticipo del TFR?

Secondo l’articolo 2120 del Codice Civile, il lavoratore può richiedere un anticipo del TFR solo in presenza di determinate condizioni:

1. Il lavoratore non ha già ricevuto un anticipo;
2. Ha maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
3. L’anticipo serve per spese sanitarie straordinarie o per l’acquisto della prima casa (per sé o per i figli);
4. L’importo richiesto non può superare il 70% del TFR maturato fino a quel momento.

Al di fuori di queste ipotesi, non è possibile erogare anticipi, né in un’unica soluzione né in forma mensile, ossia con l’inserimento del TFR in busta paga mese per mese. In tal caso, infatti, si tratterebbe di integrazione retributiva, soggetta a contribuzione previdenziale, non di vero e proprio TFR (che è invece soggetto a tassazione separata).

Un’eccezione passata: il regime sperimentale 2015–2018:

Unica eccezione a questa regola è stato il regime sperimentale introdotto dall’art. 1, comma 6, della Legge n. 190/2014, valido dal 2015 al 2018. In quel periodo, su richiesta del lavoratore con almeno sei mesi di anzianità, era possibile ricevere mensilmente in busta paga il TFR maturato. Questa misura era stata pensata per fronteggiare momenti di difficoltà economica, ma è ormai scaduta e non più applicabile.

 

Cosa rischia il datore di lavoro?

L’INL chiarisce che, se il personale ispettivo dovesse rilevare la pratica dell’erogazione “mensilizzata” del TFR, questa verrebbe considerata illegittima. Di conseguenza, il datore di lavoro potrebbe incorrere in:

• una sanzione amministrativa fino a 1.000 euro;
• l’obbligo di accantonare le somme già erogate, come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004.